04.20 FAI RICORSO al difensore civico

Gentile Amico,

se sei arrivato a leggere questa pagina è perché hai ricevuto il bollettino del consorzio di bonifica e non vuoi procedere al pagamento.

Gli “scritti difensivi” al Difensore civico regionale comportano l’intervento di questo nei confronti dell’ente e/o pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato. In questo caso il difensore civico può invitare la pubblica amministrazione ad annullarlo.

Compila con i tuoi dati il modulo indicato sotto e consegnalo unitamente a una copia della lettera arrivata dal consorzio e a una copia di un documento di identità direttamente al Difensore civico della Toscana, di cui lascio di seguito le informazioni di contatto:

Difensore civico della Toscana
Via Cavour, n°18 -50129 Firenze
Tel. 055 2387800
Numero verde 800018488
Fax. 0552387655
difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

Il modulo può essere inviato con raccomandata, via pec o altrimenti consegnato anche a mano – in quest’ultimo caso, suggeriamo di andare dal difensore con già le fotocopie pronte in mano e di farsi lasciare un numero di protocollo dall’ufficio. 

Nel caso abbia ricevuto più avvisi per più immobili, non basta un unico deposito, ma è necessario ripetere l’operazione per tutti gli immobili oggetto del contributo. Nel caso però in cui le proprietà incidano su uno stesso immobile – ad esempio, più appartamenti di un condominio allo stesso numero civico – basta un solo modulo.

Sperando di averti reso un servizio utile, ti chiedo di farci sapere come è andata, in modo da poter valutare i risultati ottenuti per nuove azioni politiche.

Per qualsiasi informazione o aiuto di cui tu abbia bisogno non esitare a contattarmi: segreteria.stella@consiglio.regione.toscana.it
055.238.7750 – 055.238.7245
331.52.79.611 su whatsapp

 

Cordiali saluti,
Marco Stella
Vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana

 

“Al DIFENSORE CIVICO

C/o REGIONE TOSCANA

Via

 

Richiesta di intervento dell’ Ufficio del Difensore Civico nei confronti del CONSORZIO DI BONIFICA……..

 

Il sottoscritto                                  nato a                       il                      e residente in                                   , quale proprietario di un immobile posto in                     via

espone quanto segue

In data                             veniva recapitato al mio indirizzo, a mezzo posta ordinaria, bollettino di €                       inviato dal Consorzio di Bonifica                    quale contributo di bonifica.

Il contributo di bonifica è quel contributo che ricade sui proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza, ovvero quei proprietari che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio.

E proprio in virtù di tale beneficio essi sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio.

Dal momento che tale imposizione ha creato, da tempo, numeroso contenzioso riguardo alla individuazione degli immobili gravati da tale contributo, la giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha individuato i presupposti di tale imposizione, ovvero:

1) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile

2) una condizione distintiva di tale bene, che è al tempo stesso uno stato di  fatto e una situazione di diritto, per cui il cespite in parola deve trarre dalle opere sopra menzionate una utilitas, ovvero un vantaggio particolare, un beneficio speciale che incida in via diretta sull’immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l’esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.

Questo vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica – che non è provato dalla pura e semplice inclusione dell’immobile nel perimetro comprensorio – proprio per la natura corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, effettivo e deve essere accertato con riferimento a ciascun bene.

Ma vi è di più.

Esso deve inoltre essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore dell’immobile determinati dalle opere di bonifica e/ o dalla loro manutenzione.

Il vantaggio de quo, può pertanto essere anche comune a più immobili, ed a tutte le proprietà ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione. Se fosse sufficiente un beneficio generico, si sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare.

Difatti la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8960 del 14 ottobre 1996, ha sancito che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. “ Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. “

Non rileva, quindi, il beneficio complessivo che deriva dalla esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fine di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria. Occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto al contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica ( e con  la loro manutenzione)

Quindi il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, deve cioè tradursi in una qualità del fondo.

Per quanto riguarda gli oneri probatori, la stessa Cassazione ha altresì rilevato che, trattandosi della necessità di raggiungere un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, la sussistenza del beneficio ( specifico e diretto anche se non immediato) deve essere necessariamente provata dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili ( Cfr. Cass. n. 8960/1996 e n. 654/2012).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, facendo riferimento al quadro normativo vigente ed alla giurisprudenza, i requisiti necessari per tale imposizione sono:

  1. a) approntamento del piano generale di bonifica
  2. b) che l’immobile ricada nel comprensorio consorziale
  3. c) che vi sia un piano di classifica
  4. d) che gli immobili traggano benefici concreti dalla esecuzione delle opere di bonfiica e dalla loro manutenzione

Tutti questi requisiti riferiti all’immobile soggetto, dovevano essere presenti nella richiesta del pagamento inviata dal Consorzio al contribuente, in quanto  è applicabile la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente). In particolare, il disposto dell’art. 7 (Chiarezza e motivazione degli atti) stabilisce che gli atti dell’Amministrazione Finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Ciò significa che, per poter considerare assolto da parte del Consorzio l’onere della prova circa il vantaggio diretto e specifico conseguito dal contribuente in relazione all’opera di bonifica svolta, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, occorre che vi sia una esaustiva motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre deve essere indicato quale beneficio concreto deriverebbe all’immobile del ricorrente e con quale modalità e mediante quali parametri è stato calcolato l’ammontare del contributo.

A sostegno di quanto sopra esposto rileva la recente sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2015, n. 2241 che ha accolto il ricorso proposto da un contribuente e la cui difesa si è incentrata sulla mancata elaborazione, da parte del consorzio, del piano generale di bonifica e sulla mancanza di un beneficio diretto e specifico per i beni di sua proprietà.

L’odierno esponente, quindi, ritiene che il comportamento tenuto dal Consorzio di Bonifica                     sia contrario alle vigenti disposizioni di legge e comunque sia in contrasto con i principi di correttezza ed efficienza nei rapporti tra P.A. e cittadini e utenti di pubblici servizi.

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto

RICHIEDE

Un sollecito e fattivo intervento del Vs. Ufficio presso il Consorzio di Bonifica                    affinché il problema sopra evidenziato sia positivamente e rapidamente risolto.

In particolare, si chiede che, una volta verificata l’effettiva sussistenza  dei requisiti richiesti per tale imposizione, laddove questi non siano stati rispettati, la presente imposizione n.

venga annullata.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in attesa di conoscere l’esito dell’attività svolta da Codesto Spett.le Ufficio, porgo

Distinti saluti.

 

Luogo e data

 

Firma

 

NOME COGNOME

INDIRIZZO”